STATUTO
Art.1
Si costituisce per iniziativa dei sigg.:
Baiocchi Fabio,
Circolone Giordano,
Menghini Aldo,
Pontani Romano,
Quagliarini Francesco,
Zunica Amedeo,
Angelini Ubaldo.
un'associazione dl pesca sportiva denominata
"FLY FISHERMAN CLUB"
con sede ad Ascoli Piceno in via Mediterraneo 3/A.
Art.2
L'associazione ha lo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo della pesca a mosca con la coda di topo. Non ha fini di lucro, e promuove iniziative per la difesa e la tutela dell'ambiente fluviale.
Art.3
L'associazione potrà essere affiliata con delibera dell'assemblea ad altra associazione o federazione riconosciute sia a livello regionale che nazionale.
Art.4
I soci sono distinti nelle seguenti categorie:
A) Socio effettivo
B) Socio familiare
C) Socio onorario
D) Socio aggregato
Sono soci effettivi:
tutti coloro che, previa domanda, verranno accettati dal consiglio direttivo a far parte dell'associazione.
Sono soci familiari:
il coniuge ed i figli che non abbiano compiuto il 18° anno di età.
Sono soci onorari:
coloro che per benemerenza speciale a favore dell'associazione saranno proclamati tali con voto unanime del Consiglio Direttivo.
Sono soci aggregati:
coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo al pagamento di una quota d'iscrizione ridotta.
Art.5
Chiunque aspiri a divenire socio effettivo dell'associazione deve far domanda scritta ed essere presentato al consiglio direttivo da almeno due soci. Tale domanda sarà esaminata dal consiglio che a maggioranza delibera l'ammissione.
Art.6
Le quote mensili d'iscrizione, l'ammontare delle quali sarà deciso di anno in anno dal Consiglio Direttivo, ed i cui proventi verranno totalmente impiegati nelle spese di gestione dell'associazione, dovranno essere pagate per intero da ogni socio effettivo. In caso di dimissione del socio questo non avrà diritto al rimborso delle quote già versate o anticipate.
Art.7
Il socio moroso potrà essere espulso su delibera del Consiglio Direttivo, fermo restando la non restituzione delle quote o parte di esse già pagate.
Art.8
Nel caso di aumento di quote sociali o di altre a cui l'associazione è affiliata o facente parte, i soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei trenta giorni successivi alla relativa comunicazione.
Art.9
I soci hanno diritto a:
A) Frequentare i locali dell'associazione, usufruendone delle attrezzature per lo
svolgimento delle attività sociali;
B) Partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'associazione;
C) Avere il distintivo sociale;
D) Intervenire e discutere alle assemblee generali partecipando con il proprio
voto * alle delibere dell'assemblea.
* I soci onorari, familiari e aggregati non hanno diritto di voto,
ne capacità elettorale attiva e passiva.
Art.10
I soci hanno il dovere di :
A) Osservare lo statuto e le delibere degli organi sociali;
B) Pagare le quote sociali;
C) Non nuocere al decoro, agli interessi ed alla vita dell'associazione.
Art.11
L'associazione risponde dei danni materiali di beni di proprietà dei soci messi a disposizione per attività sociali solo se detti beni siano stati preventivamente accettati con benestare scritto dal Consiglio Direttivo.
Art.12
In caso di trasgressione alle norme sociali il Consiglio Direttivo può
infliggere al socio:
A) L'ammonizione verbale;
B) La deplorazione scritta;
C) L'espulsione.
Art.13
Gli organi dell' associazione sono:
A) Assemblea generale dei soci.
B) Consiglio Direttivo.
Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.
L'assemblea ordinaria è di regola convocata dal Presidente entro il 30 novembre per la relazione annuale gestionale e finanziaria e per le elezioni delle cariche sociali.

L'assemblea straordinaria è convocata di regola per la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo e può essere convocata dal Presidente, dal Segretario o da almeno 1/3 dei soci effettivi.

Tutti i soci hanno il diritto di assistere all'assemblea generale ma hanno diritto di voto esclusivamente i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote.
Le delibere dell'assemblea vincolano tutti i soci salvo quanto previsto dall'art. 8.
Art.14
L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo nominato dalla
maggioranza dei soci effettivi presenti all'assemblea.
Il consiglio è composto da quattro persone e nomina nel proprio seno il Presidente, il Segretario, il Vicepresidente e il Tesoriere. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, che assume le mansioni direttive dal 1 gennaio.
Art.15
Oltre alle attribuzioni conferitegli dal presente statuto,
il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:
A) Sottopone all'assemblea le eventuali modifiche da apportare allo statuto;
B) Cura l'attuazione di tutte le delibere prese e delle norme statutarie;
C) Promuove ed organizza manifestazioni ed attività sportive;
D) Provvede alla totale amministrazione economico-finanziaria dell' associazione;
E) Può proporre lo scioglimento dell'associazione
Art.16
Il Presidente:
ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.